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D.Lvo 17/03/1995 n. 23017. Esposizioni esterna ed interna concomitanti per le persone del pubblico 17.1. Quando l’esposizione è totale, i limiti di equivalente di dose fissati per le persone del pubblico nel paragrafo 14 sono rispettati se è verificata, in un anno solare, la condizione Hest . Ij . . Ij . +Sj . . .. INA + . j . . .. ING = 1 HL . ALI j . . ALI j . dove: Hest è l’equivalente di dose globale in mSv ricevuto per esposizione esterna in un anno solare e HL è il limite di dose per le persone del pubblico di cui al paragrafo 14; gli altri simboli hanno il significato determinato nel paragrafo 16. 17.2 Resta fermo l’obbligo del rispetto dei limiti annuali di esposizione per particolari organi o tessuti, stabiliti nel paragrafo 15. 18. Esposizione a Radon - Acque di miniera 18.1. Le disposizioni di cui al presente Allegato non si applicano alle esposizioni a Rn222, Rn220 e relativi prodotti di decadimento ad essi associati, salvo quanto stabilito al punto 18.2. 18.2. Ai fini di valutazione e di eventuali programmazioni delle esposizioni, oltre che agli effetti di cui al Capo IV del presente decreto, sono assunti come riferimento i valori di cui alla Tabella IV-3. 18.3. Il valore di cui all’articolo 16, comma 1, relativo alle acque di miniera, è pari a 103 x Bq /m3 19. Casi di non applicazione 19.1. Ai sensi dell’articolo 96, comma 5, i limiti di dose di cui al presente Allegato non si applicano: a) all’esposizione degli individui a causa di esami e trattamenti medici cui sono sottoposti; b) alle esposizioni accidentali e di emergenza nonché alle esposizioni eccezionali concordate di cui al punto 9.6 dell’Allegato III; c) alle esposizioni a sorgenti naturali di radiazioni; d) alle esposizioni di persone che in modo consapevole e volontario e al di fuori della loro occupazione prestino assistenza a pazienti sottoposti a esami o trattamenti medici, sia all’interno, sia al di fuori di strutture sanitarie; e) alle esposizioni di volontari che partecipino a programmi di ricerca scientifica clinica, al di fuori dei casi previsti all’articolo 108, comma 2. 19.2. Con decreto del Ministero della Sanità, sentita l’ANPA, possono essere stabilite specifiche procedure e vincoli di dose per le esposizioni di cui al paragrafo 19.1 lettera d). 20. Situazioni eccezionali - Emergenza nucleare 20.1. Le disposizioni di cui agli articoli 101, comma 3, e 115 si applicano alle situazioni suscettibili di comportare per il gruppo critico della popolazione, nell’arco di un anno, un equivalente di dose efficace o un equivalente di dose per irradiazione globale totale individuali superiori a 5 mSv. Nota a Tabella IV - 1 1. Per le miscele di radionuclidi vale quanto di seguito specificato: a) se la composizione della miscela è ignota, ma si può escludere con certezza la presenza di taluni radionuclidi, si utilizza il più basso dei limiti fissati per i radionuclidi che possono essere presenti; b) se la composizione precisa della miscela è ignota, ma ne sono stati identificati i radionuclidi, si utilizza il più basso dei limiti fissati per i radionuclidi presenti; c) se la concentrazione e la tossicità di uno dei radionuclidi della miscela predominano, si utilizzano i limiti annuali di introduzione fissati per questo radionuclide; d) ai fini dell'applicazione della Tabella valgono i criteri di cui alla Tabella IV-2. 2. Per l'uranio naturale e per il torio naturale vale quanto indicato rispettivamente per U-238 e Th-232 ai sensi di quanto stabilito al paragrafo 2 dell'Allegato I. Allegato V Determinazione ai sensi degli artt. 78 e 88 delle modalità, titoli di studio, accertamento della capacità tecnico-professionale per l'iscrizione negli elenchi degli esperti qualificati e dei medici autorizzati 1. Elenchi nominativi 1.1. Ai fini dell'iscrizione negli elenchi nominativi degli esperti qualificati e dei medici autorizzati, incaricati rispettivamente della sorveglianza fisi- ca e della sorveglianza medica della radioprotezione, secondo quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di radioprotezione dai rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti, si applicano le norme del presente allegato. 2. Requisiti per l'iscrizione 2.1. Agli elenchi nominativi di cui al precedente punto 1.1 possono essere iscritti, su domanda diretta all'Ispettorato medico centrale del lavoro, coloro che: a) siano cittadini italiani o di Stati membri dell'Unione europea, ovvero cittadini di altri Stati nei cui confronti vige un regime di reciprocità; b) godano dei diritti politici e non risultino essere stati interdetti; c) siano in possesso dei titoli previsti dal successivo punto 9, se aspi ranti all'iscrizione nell'elenco degli esperti qualificati, ovvero dei titoli previsti dal successivo punto 14, se aspiranti all'elenco dei medici autorizzati; d) siano dichiarati abilitati dalle competenti Commissioni di cui ai punti 3 e 4 allo svolgimento dei compiti di sorveglianza fisica e medica della radioprotezione; e) non siano stati cancellati dagli elenchi nominativi degli esperti qualificati e dei medici autorizzati negli ultimi cinque anni ai sensi del punto 15, lett. a) e b). 3. Commissione per l'iscrizione nell'elenco nominativo degli esperti qualificati 3.1. Presso l'Ispettorato medico centrale del lavoro è istituita la Commissione per l'iscrizione nell'elenco nominativo degli esperti qualificati. 3.2. La Commissione è presieduta dal capo dell'Ispettorato medico centrale del lavoro ed è composta da laureati in materie tecnico-scientifi che, esperti in sorveglianza fisica della protezione dalle radiazioni ionizzanti, di cui: - uno designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale tra i propri funzionari; -uno designato dal Ministero della sanità tra i propri funzionari; -uno designato dall'Istituto superiore di sanità; -uno designato dall'Istituto superiore per la sicurezza sul lavoro; - uno designato dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica tra i professori universitari di ruolo; -due designati dall'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, di cui uno esperto in sorveglianza medica della radioprotezione. Le funzioni di segreteria della Commissione sono espletate da un funzionario dell'Ispettorato medico centrale del lavoro. 3.3. I componenti della Commissione ed il segretario sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati. In corrispondenza di ogni membro effettivo è nominato un supplente. 4. Commissione per l'iscrizione nell'elenco nominativo dei medici autorizzati 4.1. Presso l'Ispettorato medico centrale del lavoro è istituita la Commissione per l'iscrizione nell'elenco nominativo dei medici autorizzati. 4.2. La Commissione è presieduta dal Capo dell'Ispettorato medico centrale del lavoro ed è composta da laureati in medicina esperti in materia di sorveglianza medica della protezione dalle radiazioni ionizzanti di cui: - uno designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale tra i propri funzionari; -uno designato dal Ministero della sanità tra i propri funzionari; -uno designato dall'Istituto superiore di sanità; -uno designato dall'Istituto superiore per la sicurezza sul lavoro; - uno designato dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica tra i professori universitari di ruolo; -due designati dall'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, di cui uno laureato in materie scientifiche esperto in sorveglianza fisica della radioprotezione. Le funzioni di segreteria della Commissione sono espletate da un funzionario dell'Ispettorato medico centrale del lavoro. 4.3. I componenti della Commissione ed il segretario sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati. In corrispondenza di ogni membro effettivo è nominato un membro supplente. 5. Compiti e deliberazioni delle Commissioni 5.1. Alle Commissioni di cui ai punti 3 e 4 spettano le deliberazioni relative all'iscrizione nell'elenco nominativo di rispettiva competenza. 5.2. Esse decidono, nel merito tecnico e scientifico, sulla validità ed idoneità della documentazione comunque esibita dagli interessati ai fini dell'iscrizione. Le Commissioni esprimono altresì proposte o pareri nel merito della sospensione e della cancellazione dagli elenchi e sottopongono all'esame di abilitazione i richiedenti che vi siano stati am- messi. 5.3. Le deliberazioni delle Commissioni sono valide in presenza della metà più uno dei componenti e sono adottate a maggioranza. In caso di parità dei voti prevale il voto del presidente. 5.4. Le deliberazioni delle Commissioni sono definitive. 6. Accertamento della capacità tecnica e professionale 6.1. L'abilitazione, prevista al punto 2, lett. d), è conseguita dal richiedente l'iscrizione con il superamento di un esame i cui contenuti sono definiti nei successivi punti 10, 11 e 12 per l'iscrizione negli elenchi degli esperti qualificati e nel punto 14 per l'iscrizione nell'elenco dei medici autorizzati. 6.2. In base all'esito del predetto esame il richiedente viene considerato "abilitato" o "non abilitato". Limitatamente agli esperti qualificati, l'abilitazione può essere riconosciuta per gradi inferiori a quello richiesto. 7. Modalità per l'ammissione e lo svolgimento dell'esame di abilitazione 7.1. Con la domanda di ammissione all'esame di abilitazione per l'iscrizione negli elenchi degli esperti qualificati e dei medici autorizzati il candidato dovrà dimostrare il possesso, anche nei modi e nelle forme stabilite dalla legge 4 gennaio 1968 n. 15, di tutti i requisiti previsti dal punto 2, lett. a), b) ed e) e dei titoli di studio indicati alla lett. c). 7.2. La frequenza delle sessioni di esame è annuale: ai predetti esami vengono ammessi i richiedenti che abbiano prodotto domanda entro il 31 dicembre del precedente anno solare. 7.3. Gli esami di abilitazione si svolgono a Roma; la relativa data e sede saranno comunicati agli interessati almeno quindici giorni prima dello svolgimento delle prove stesse. 7.4. Il candidato che non si presenti all'esame di abilitazione per giustificato motivo da presentarsi entro 15 giorni dalla data dell'assenza sarà riconvocato per una volta nella corrente sessione annuale. 7.5. L'esame di abilitazione per l'accertamento del possesso da parte del richiedente l'iscrizione nell'elenco degli esperti qualificati dei requisiti di preparazione, verte sui principi teorici delle materie indicate nei punti 10, 11 e 12 nonchè su argomenti concernenti l'applicazione pratica dei principi e delle tecniche di radioprotezione e dosimetria. 7.6. L'esame di cui al punto 7.5 può essere completato a giudizio della Commissione con l'effettuazione di prove pratiche e scritte. 7.7. L'esame di abilitazione per l'accertamento del possesso da parte del richiedente l'iscrizione nell'elenco nominativo dei medici autorizzati dei requisiti di preparazione verte sulle materie ed argomenti relativi alle attribuzioni e compiti del medico autorizzato ed indicate al successivo punto 14. 8. Iscrizione negli elenchi 8.1. Coloro che sono stati dichiarati abilitati dalle Commissioni di cui ai punti 3 e 4 possono essere iscritti nei relativi elenchi previa domanda redatta su carta legale e diretta all'Ispettorato medico centrale del lavoro. 8.2. Alla domanda di cui al punto 8.1 devono essere allegati: a) certificati in bollo dei titoli di studio posseduti; b) attestazione del versamento della relativa tassa di concessione governativa nella misura prevista dalle norme in corso; c) codice fiscale. 9. Requisiti per l'ammissione all'esame di abilitazione per l'iscrizione nell'elenco degli esperti qualificati 9.1. Per l'accesso ai vari gradi di abilitazione previsti dall'art. 78 sono richiesti: a) per l'abilitazione di terzo grado il contestuale possesso di: 1. laurea in fisica, o in chimica o in chimica industriale o in ingegneria; 2. diplomi, conseguiti mediante la frequenza di corsi universitari per laureati, di specializzazione in materia di protezione contro le radiazioni ionizzanti. La Commissione può riconoscere, come sostitutiva del diploma di specializzazione, attività in ambito radioprotezionistico presso sorgenti ed impianti per i quali sia prevista l'abilitazione di terzo grado che assicuri, a suo giudizio, una preparazione equivalente;
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